Per una domanda precisa, vi prego di rivolgervi direttamente a me.
Recupero crediti in Belgio:
come fare?
come fare?
(1) una prima inchiesta sulla solvenza, per verificare se vale la pena di fare spese
Iniziare con un’inchiesta per valutare la solvenza del debitore sulla base delle informazioni ufficiali (pubblicazioni ufficiali, ultimi bilanci) è più prudente prima di lanciarsi in una procedura.
(3) in assenza di accordo e di esecuzione, passare in fase giudiziaria
Se poi una procedura è necessaria, ci sono diversi costi:
Costo della notifica da un ufficiale giudiziario | Tassa di introduzione | Costo di una traduzione giurata |
---|---|---|
ca. 350 € | ca. 120 € al meno (variabile) | ca. 40 € per pagina |
ricuperabile come spese giudiziarie* | ricuperabile come spese giudiziarie* |
Rispetto al compenso dell’avvocato, la situazione sarà diversa se c’è una contestazione o meno dal debitore.
Compenso dell’avvocato: se non c’è contestazione
Questo è una valutazione del tempo e dei costi, ma non è una garanzia o un preventivo: secondo i casi, può essere superiore o inferiore.
Non comprende le spese necessarie per la procedura esecutiva.
La questione delle lingue è complessa in Belgio: è una trapola abituale per le ditte straniere e anche gli avvocati stranieri.
Ci vuole pensarci già prima del processo… altrimenti le notifiche, diffide e prove saranno difficile da utilizzare durante il processo.
In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?
Per quanto riguarda le lingue da impiegare, occorre fare riferimento alla legge del 15 giugno 1935 concernente l’utilizzo delle lingue in materia giudiziaria (pubblicata nel Moniteur belge/Belgisch Staatsblad del 22 giugno 1935). La legge in parola disciplina l’uso delle lingue dinanzi ai giudici civili e commerciali belgi.
Di norma, la lingua dipende dalla collocazione geografica del giudice competente. In base all’articolo 42 della legge succitata, esistono tre regioni linguistiche: la regione di lingua francese, la regione di lingua olandese e la regione di lingua tedesca. Esiste anche la regione bilingue (francese/olandese) dell’agglomerato urbano di Bruxelles che comprende, ai fini dell’applicazione della suddetta legge, i seguenti comuni: Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert e Woluwé-Saint-Pierre.
In particolari condizioni è comunque possibile rimettere la causa dinanzi a un giudice presso il quale è utilizzata una diversa lingua processuale. In alcuni casi è ammessa anche la scelta di una lingua diversa, in generale, nella fase iniziale del procedimento.
La formulazione della domanda: se la domanda è introdotta mediante citazione, ricorso in contraddittorio o ricorso inaudita altera parte, essa deve essere formulata per iscritto e deve rispettare taluni requisiti di forma. Una volta che la causa è iscritta nel ruolo generale del giudice, il cancelliere forma il fascicolo di procedura. Il fascicolo di procedura è trasmesso al giudice incaricato e, in caso di ricorso dinanzi a una giurisdizione di secondo grado o dinanzi alla Corte di cassazione, anche alla cancelleria del giudice superiore.
Attualmente, non è ammessa la presentazione di una domanda tramite fax o posta elettronica.
Citazione di :
Riuscire a fare il processo da solo senza sbagliarsi è quasi impossibile senza l’aiuto di un avvocato…
Rischiate sopratutto di fare spese e perdere tempo senza risultato.
Posso adire l’autorità giudiziaria belga da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?
In linea di principio, le parti devono comparire personalmente o devono essere rappresentate da un avvocato a norma dell’articolo 728, paragrafo 1, del codice di procedura civile.
Ad eccezione dei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione (articoli 478 e 1080 del codice di procedura civile), le parti possono quindi comparire personalmente dinanzi ai giudici ordinari, presentando esse stesse le proprie osservazioni e le proprie difese. Il giudice può tuttavia escludere tale possibilità se ritiene che esse non siano in grado di discutere la causa in modo adeguato o completo in ragione della loro inesperienza o del loro coinvolgimento (articolo 758 del codice di procedura civile).
Le parti che decidono di non agire giudizialmente di persona possono avvalersi dei servizi di un avvocato.
Le persone giuridiche, come le società commerciali, possono soltanto comparire di persona (cioè mediante gli organi competenti) o farsi rappresentare da un avvocato. Esse non possono invece invocare il beneficio dell’eccezione prevista all’articolo 728, paragrafo 2, del codice di procedura civile, che sarà analizzata nel prosieguo.
Il codice di procedura civile riserva, in linea di principio, agli avvocati il compito di rappresentare le parti giudizialmente. L’articolo 440 del codice di procedura civile stabilisce che le prerogative legate alla riserva dell’attività di rappresentanza comprendono il diritto di agire e di comparire in giudizio e di essere difeso da un terzo. Ai membri dell’ordine degli avvocati è altresì riservata la firma dei ricorsi inaudita altera parte, salvo diversa previsione di legge (articolo 1026, punto 5, del codice di procedura civile).
Dinanzi alla Corte di cassazione l’intervento di un avvocato autorizzato a patrocinare in cassazione è obbligatorio ex lege. Tale condizione non si applica alla parte civile nel procedimento penale (articolo 478 del codice di procedura civile).
La legge prevede tuttavia una serie di deroghe al principio di cui all’articolo 728 del codice di procedura civile, in base al quale, al momento dell’introduzione della causa e nel prosieguo, le parti compaiono personalmente o sono rappresentate da un avvocato (articolo 728, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile).
Il diritto di rappresentare una parte nel procedimento ricomprende anche il diritto di dare inizio al procedimento.
Nel caso del giudice di pace, del tribunale commerciale e del tribunale del lavoro le parti possono farsi rappresentare non solo da un avvocato, ma anche dal coniuge o da un parente o da un affine munito di una procura accettata dal giudice (articolo 728, paragrafo 2, del codice di procedura civile).
Nel caso dei tribunali del lavoro (articolo 728, paragrafo 3, del codice di procedura civile):
- il dipendente (operaio o impiegato) è rappresentato dal delegato di un’organizzazione che rappresenta i lavoratori (un delegato sindacale) in possesso di procura scritta. Il delegato sindacale può, a nome del lavoratore, compiere tutti gli atti che detta rappresentanza comporta, agire giudizialmente e ricevere le comunicazioni relative al procedimento e alla definizione della controversia;
- il lavoratore autonomo, in una controversia vertente sui suoi diritti e obbligazioni in quanto lavoratore o in quanto disabile, può essere rappresentato dal delegato di un’organizzazione che rappresenta i lavoratori indipendenti;
- nelle controversie derivanti dall’applicazione della legge del 7 agosto 1974 che istituisce il diritto al reddito minimo di sussistenza e in caso di controversie relative all’applicazione della legge organica dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di assistenza sociale (openbare centra voor maatschappelijk welzijn – OCMW), la persona interessata può anche farsi assistere o essere rappresentata dal delegato di un’organizzazione a tutela degli interessi del gruppo di persone indicate dalla normativa di riferimento.
Oltre alle eccezioni succitate, esistono alcune eccezioni previste dalla legge in materia di affidamento e sottrazione di minori.
Esse si riferiscono, più in particolare, alle fattispecie fondate:
- sulla convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori volta ad ottenere la riconsegna del minore, il rispetto del diritto di affidamento e di visita riconosciuti in un altro Stato ovvero volta a promuovere il diritto di visita, e
- sulla convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento.
In questi casi, il ricorrente, se si è rivolto all’autorità centrale, può essere rappresentato dal pubblico ministero (articolo 1322quinquies del codice di procedura civile).
La procedura per stabilire se un soggetto possa agire giudizialmente in proprio o se sia invece richiesta l’assistenza di un avvocato è stata descritta in precedenza in termini generali. Occorre tuttavia distinguere in base alle modalità di proposizione dell’azione.
Il diritto belga prevede vari modi per agire giudizialmente. Un’azione può essere proposta mediante atto di citazione, comparizione volontaria, ricorso in contraddittorio o ricorso inaudita altera parte (cfr. infra). L’azione è proposta presentando una domanda, ovvero un’azione giudiziale diretta a ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Di norma ciò avviene con la notifica di un atto mediante un ufficiale giudiziario.
In genere, l’azione è avviata con la notifica mediante ufficiale giudiziario di un atto contenente la citazione a comparire (articolo 700 del codice di procedura civile). La comparizione volontaria, il ricorso in contraddittorio ed il ricorso inaudita altera parte fanno eccezione a tale principio generale.
[…]L’atto di citazione rappresenta il mezzo ordinario di proposizione dell’azione; non esistono limiti in base alla materia trattata.
In un certo numero di casi previsti dalla legge è possibile servirsi del ricorso in contraddittorio (articoli da 1034bis a 1034sexies del codice di procedura civile). Le disposizioni più importanti in materia di proposizione dell’azione mediante ricorso in contraddittorio sono gli articoli 704, 813, 1056, punto 2, 1193bis, 1320, 1344bis 1371bis, 1454, secondo comma, del codice di procedura civile nonché gli articoli 228, 331, 331bis, 340f, 487ter del codice civile.
I succitati articoli si riferiscono in particolare a:
- intervento volontario;
- specifiche ipotesi di vendita di beni immobili;
- assegni alimentari (domande di assegno, aumento, riduzione o revoca degli assegni alimentari);
- domande in materia di locazione;
- valutazione delle spese in materia di sequestri conservativi.
Le domande sono presentate tramite ricorso scritto, depositato o inviato, con plico raccomandato, alla cancelleria del tribunale. Le parti sono convocate dal cancelliere a comparire all’udienza fissata dal giudice.
Il ricorso inaudita altera parte (articoli da 1025 a 1034 del codice di procedura civile) è ammesso unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Esso è previsto, in particolare, dagli articoli 584, 585, 588, 594, 606, 708, 1149, 1168, 1177, da 1186 a 1189, 1192, 1195, del codice di procedura civile. È anche utilizzato quando non è possibile ricorrere alla procedura in contraddittorio a causa dell’assenza della controparte.
Il ricorso inaudita altera parte è pertanto utilizzato soprattutto per le procedure inaudita altera parte, ad esempio, in caso di assoluta necessità.
Salvo diversa previsione di legge, il ricorso inaudita altera parte deve essere sottoscritto da un avvocato a pena di nullità.
Ne consegue che, in linea di principio, in caso di proposizione di un’azione mediante ricorso inaudita altera parte è necessario servirsi della rappresentanza di un avvocato.
Le parti possono comparire spontaneamente ai fini della comparizione volontaria dinanzi ai seguenti giudici quando la controversia si riferisce a materie rientranti nella rispettiva competenza:
- giudice di primo grado;
- tribunale del lavoro;
- tribunale commerciale;
- giudice di pace o
- tribunale di polizia per le azioni civili.
Nel caso della comparizione volontaria, le parti che ricorrono in giudizio firmano la propria dichiarazione in calce a un verbale redatto dal giudice.
Il ricorso alla suddetta modalità di proposizione dell’azione dinanzi al giudice competente, idoneo a garantire una riduzione dei costi e un’accelerazione dei tempi, è ammesso per ogni tipo di contenzioso.
Citazione di:
Di norma, le informazioni sullo svolgimento del procedimento sono fornite dal legale della parte, ove questa ne abbia nominato uno. È possibile ottenere informazioni anche presso la cancelleria del tribunale investito della causa. La citazione riporta alcune informazioni sulla data dell’udienza e il giudice adito.
In un primo momento, le informazioni fornite riguardano l’udienza di prima comparizione.
In caso di citazione, l’ufficiale giudiziario informa il ricorrente della data dell’udienza di prima comparizione, che costituisce la prima fase del procedimento.
In caso di ricorso in contraddittorio e di comparizione volontaria, il cancelliere informa le parti.
Nel caso del ricorso inaudita altera parte, non si tiene alcuna udienza. Il ricorrente può tuttavia essere convocato dal cancelliere se il giudice desidera rivolgergli alcune domande.
In una seconda fase, è espletata l’attività istruttoria. A ciascuna delle parti è concesso un termine, stabilito dalla legge (articolo 747, paragrafo 1, del codice di procedura civile), entro il quale essa è tenuta a depositare la documentazione e a formulare le conclusioni (argomentazioni e difese scritte). In caso di mancato rispetto dei termini prestabiliti, possono essere applicate le sanzioni previste dall’articolo 747, paragrafo 2, del codice di procedura civile.
Quando la causa è pronta per la discussione e la difesa, le parti chiedono la fissazione di un’udienza. Il periodo in cui può essere fissata la data dell’udienza dipende dal carico di lavoro del giudice e dal tempo che può essere concesso per discutere la controversia. In ragione delle questioni di carattere procedurale che possono talvolta porsi (perizie, audizione delle parti e dei testimoni, ecc.), può essere difficile stabilire a priori la durata complessiva di un procedimento. Un procedimento può essere interrotto o sospeso, o può anche essere cancellato per motivi di carattere procedurale.
Al termine dell’udienza, la discussione è chiusa e il giudice si pronuncia sulla questione. Di norma, il giudice deve emettere una decisione entro un mese dalla chiusura del dibattimento a norma dell’articolo 770 del codice di procedura civile.
Citazione di :
Come spese, di solito, ci sono:
- le spese di traduzione giurata, da un traduttore, se necessarie per una procedura (la tariffa dipende della quantità di documenti e dell’urgenza o meno);
- le spese di notificazione e la tassa di iscrizione, da un ufficiale giudiziario, se una procedura deve essere iniziata;
- le spese della mia segreteria:
Per leggere e mandare email criptate, troverete una guida che spiega la procedura per utilizzare GnuPG : Free Software Foundation, Autodifesa e‑mail (Windows, MacOS o Linux).
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Giudiziale / Stragiudiziale
La distinzione stragiudiziale e giudiziale si riferisce al modo in cui il problema viene trattato e alla fase in cui la vertenza si trova.
Una vertenza è stragiudiziale quando non è (ancora) stata portata davanti ad un giudice e cioè in tribunale per essere decisa dallo stesso, ma si trova in una fase di trattative in cui le persone coinvolte discutono tra loro al fine di trovare una soluzione.
È giudiziale, invece, quando in relazione alla stessa pende una causa in tribunale.
L’attribuzione di questa indennità di procedura è sottoposta a diverse condizioni.
Il Re ha fissato gli ammonti normali, minimali e massimali di questa indennità (arrêté royal du 26 octobre 2007).
In breve, quando il valore della domanda è determinabile in denaro, l’ammonto aumenta progressivamente per trancia di valore.
La tabella seguente riprende gli ammonti indicizzati:
Il giudice gode di un largo potere per determinare se l’indennità è dovuta o meno e quanto sarà dovuto. Le variazioni rispetto all’ammonto normale sono sottoposte a condizioni abbastanza restrittive.
Questa indennità legale è un forfait e non ha quindi lo scopo di indennizzare la totalità delle spese e degli onorari dell’avvocato. Non si tratta di una tariffa degli onorari.