Di norma, le informazioni sullo svolgimento del procedimento sono fornite dal legale della parte, ove questa ne abbia nominato uno. È possibile ottenere informazioni anche presso la cancelleria del tribunale investito della causa. La citazione riporta alcune informazioni sulla data dell’udienza e il giudice adito.
In un primo momento, le informazioni fornite riguardano l’udienza di prima comparizione.
In caso di citazione, l’ufficiale giudiziario informa il ricorrente della data dell’udienza di prima comparizione, che costituisce la prima fase del procedimento.
In caso di ricorso in contraddittorio e di comparizione volontaria, il cancelliere informa le parti.
Nel caso del ricorso inaudita altera parte, non si tiene alcuna udienza. Il ricorrente può tuttavia essere convocato dal cancelliere se il giudice desidera rivolgergli alcune domande.
In una seconda fase, è espletata l’attività istruttoria. A ciascuna delle parti è concesso un termine, stabilito dalla legge (articolo 747, paragrafo 1, del codice di procedura civile), entro il quale essa è tenuta a depositare la documentazione e a formulare le conclusioni (argomentazioni e difese scritte). In caso di mancato rispetto dei termini prestabiliti, possono essere applicate le sanzioni previste dall’articolo 747, paragrafo 2, del codice di procedura civile.
Quando la causa è pronta per la discussione e la difesa, le parti chiedono la fissazione di un’udienza. Il periodo in cui può essere fissata la data dell’udienza dipende dal carico di lavoro del giudice e dal tempo che può essere concesso per discutere la controversia. In ragione delle questioni di carattere procedurale che possono talvolta porsi (perizie, audizione delle parti e dei testimoni, ecc.), può essere difficile stabilire a priori la durata complessiva di un procedimento. Un procedimento può essere interrotto o sospeso, o può anche essere cancellato per motivi di carattere procedurale.
Al termine dell’udienza, la discussione è chiusa e il giudice si pronuncia sulla questione. Di norma, il giudice deve emettere una decisione entro un mese dalla chiusura del dibattimento a norma dell’articolo 770 del codice di procedura civile.
Citazione di :