Di nor­ma, le infor­ma­zio­ni sul­lo svol­gi­men­to del pro­ce­di­men­to sono for­ni­te dal lega­le del­la par­te, ove que­sta ne abbia nomi­na­to uno. È pos­si­bi­le otte­ne­re infor­ma­zio­ni anche pres­so la can­cel­le­ria del tri­bu­na­le inve­sti­to del­la cau­sa. La cita­zio­ne ripor­ta alcu­ne infor­ma­zio­ni sul­la data del­l’u­dien­za e il giu­di­ce adito.

In un pri­mo momen­to, le infor­ma­zio­ni for­ni­te riguar­da­no l’u­dien­za di pri­ma comparizione.

In caso di cita­zio­ne, l’uf­fi­cia­le giu­di­zia­rio infor­ma il ricor­ren­te del­la data del­l’u­dien­za di pri­ma com­pa­ri­zio­ne, che costi­tui­sce la pri­ma fase del procedimento.

In caso di ricor­so in con­trad­dit­to­rio e di com­pa­ri­zio­ne volon­ta­ria, il can­cel­lie­re infor­ma le parti.

Nel caso del ricor­so inau­di­ta alte­ra par­te, non si tie­ne alcu­na udien­za. Il ricor­ren­te può tut­ta­via esse­re con­vo­ca­to dal can­cel­lie­re se il giu­di­ce desi­de­ra rivol­ger­gli alcu­ne domande.

In una secon­da fase, è esple­ta­ta l’at­ti­vi­tà istrut­to­ria. A cia­scu­na del­le par­ti è con­ces­so un ter­mi­ne, sta­bi­li­to dal­la leg­ge (arti­co­lo 747, para­gra­fo 1, del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le), entro il qua­le essa è tenu­ta a depo­si­ta­re la docu­men­ta­zio­ne e a for­mu­la­re le con­clu­sio­ni (argo­men­ta­zio­ni e dife­se scrit­te). In caso di man­ca­to rispet­to dei ter­mi­ni pre­sta­bi­li­ti, pos­so­no esse­re appli­ca­te le san­zio­ni pre­vi­ste dal­l’ar­ti­co­lo 747, para­gra­fo 2, del codi­ce di pro­ce­du­ra civile.

Quan­do la cau­sa è pron­ta per la discus­sio­ne e la dife­sa, le par­ti chie­do­no la fis­sa­zio­ne di un’u­dien­za. Il perio­do in cui può esse­re fis­sa­ta la data del­l’u­dien­za dipen­de dal cari­co di lavo­ro del giu­di­ce e dal tem­po che può esse­re con­ces­so per discu­te­re la con­tro­ver­sia. In ragio­ne del­le que­stio­ni di carat­te­re pro­ce­du­ra­le che pos­so­no tal­vol­ta por­si (peri­zie, audi­zio­ne del­le par­ti e dei testi­mo­ni, ecc.), può esse­re dif­fi­ci­le sta­bi­li­re a prio­ri la dura­ta com­ples­si­va di un pro­ce­di­men­to. Un pro­ce­di­men­to può esse­re inter­rot­to o sospe­so, o può anche esse­re can­cel­la­to per moti­vi di carat­te­re procedurale.

Al ter­mi­ne del­l’u­dien­za, la discus­sio­ne è chiu­sa e il giu­di­ce si pro­nun­cia sul­la que­stio­ne. Di nor­ma, il giu­di­ce deve emet­te­re una deci­sio­ne entro un mese dal­la chiu­su­ra del dibat­ti­men­to a nor­ma del­l’ar­ti­co­lo 770 del codi­ce di pro­ce­du­ra civile.

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