La questione delle lingue è complessa in Belgio: è una trapola abituale per le ditte straniere e anche gli avvocati stranieri.
Ci vuole pensarci già prima del processo… altrimenti le notifiche, diffide e prove saranno difficile da utilizzare durante il processo.
In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?
Per quanto riguarda le lingue da impiegare, occorre fare riferimento alla legge del 15 giugno 1935 concernente l’utilizzo delle lingue in materia giudiziaria (pubblicata nel Moniteur belge/Belgisch Staatsblad del 22 giugno 1935). La legge in parola disciplina l’uso delle lingue dinanzi ai giudici civili e commerciali belgi.
Di norma, la lingua dipende dalla collocazione geografica del giudice competente. In base all’articolo 42 della legge succitata, esistono tre regioni linguistiche: la regione di lingua francese, la regione di lingua olandese e la regione di lingua tedesca. Esiste anche la regione bilingue (francese/olandese) dell’agglomerato urbano di Bruxelles che comprende, ai fini dell’applicazione della suddetta legge, i seguenti comuni: Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert e Woluwé-Saint-Pierre.
In particolari condizioni è comunque possibile rimettere la causa dinanzi a un giudice presso il quale è utilizzata una diversa lingua processuale. In alcuni casi è ammessa anche la scelta di una lingua diversa, in generale, nella fase iniziale del procedimento.
La formulazione della domanda: se la domanda è introdotta mediante citazione, ricorso in contraddittorio o ricorso inaudita altera parte, essa deve essere formulata per iscritto e deve rispettare taluni requisiti di forma. Una volta che la causa è iscritta nel ruolo generale del giudice, il cancelliere forma il fascicolo di procedura. Il fascicolo di procedura è trasmesso al giudice incaricato e, in caso di ricorso dinanzi a una giurisdizione di secondo grado o dinanzi alla Corte di cassazione, anche alla cancelleria del giudice superiore.
Attualmente, non è ammessa la presentazione di una domanda tramite fax o posta elettronica.
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