La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risposto a una questione pregiudiziale relativa al diritto belga del contratto di agenzia commerciale in una sentenza del 03/12/2015 sul cumulo di risarcimento dell’agente licenziato :
Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17, paragrafo 2 – Risoluzione di un contratto di agenzia da parte del preponente – Indennizzo dell’agente – Divieto di cumulo dei sistemi dell’indennità di clientela e della riparazione del danno – Diritto dell’agente ad un risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di clientela – Presupposti
[…]35 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti] deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che dispone che l’agente commerciale ha diritto, all’atto dell’estinzione del contratto di agenzia, sia ad un’indennità di clientela di un importo massimo limitato a un anno della sua retribuzione sia, laddove tale indennità non copra integralmente il danno effettivamente subìto, alla concessione di un risarcimento per danni ulteriori, purché una siffatta normativa non sfoci in un duplice indennizzo dell’agente per la perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione di detto contratto.
[…]
37 Per quanto riguarda, in primo luogo, la necessità, affinché l’agente commerciale abbia diritto al risarcimento dei danni, di un illecito imputabile al preponente e della sussistenza di un nesso causale tra tale illecito ed il danno invocato, occorre ricordare, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, che la direttiva, ed in particolare il suo articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non specifica le condizioni in presenza delle quali l’agente commerciale ha diritto al risarcimento dei danni. Spetta pertanto agli Stati membri stabilire, nel loro diritto nazionale, se la concessione del risarcimento dei danni dipenda dall’esistenza di un illecito, sia esso contrattuale od extracontrattuale, imputabile al preponente e che presenti un nesso causale con il danno invocato.
38 Ne consegue che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva non subordina la concessione del risarcimento dei danni alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile al preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato, né, pertanto, alla natura o alla gravità di tale illecito.
39 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se il risarcimento dei danni debba riguardare un danno distinto da quello risarcito dall’indennità di clientela, emerge sia dalla formulazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva, sia dall’impianto sistematico di quest’ultima, che la risposta a tale questione deve essere affermativa.
40 Infatti, dall’utilizzo di termini diversi per indicare i due elementi del sistema dell’indennità di clientela, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva, ossia l’«indennità» ed il «risarcimento dei danni», dal carattere integrativo e facoltativo di quest’ultimo, nonché dal diverso grado di armonizzazione previsto dalla direttiva rispetto a tali due elementi, risulta che l’indennizzo dell’agente commerciale attraverso il risarcimento dei danni può riguardare soltanto un danno distinto da quello risarcito dall’indennità di clientela. Diversamente, verrebbe aggirato l’importo massimo dell’indennità previsto all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva.
41 Di conseguenza, si deve constatare che la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva deve avere ad oggetto un danno distinto da quello coperto dall’indennità di clientela.
42 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda ed alla terza questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che la concessione del risarcimento dei danni non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato, ma esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall’indennità di clientela.
Leggere la sentenza completa:
C.G.U.E., 3 dicembre 2015, Quenon K. s.p.r.l c. Beobank s.a. e Metlife Insurance s.a., aff. C‑338/14