Riu­sci­re a fare il pro­ces­so da solo sen­za sba­gliar­si è qua­si impos­si­bi­le sen­za l’a­iu­to di un avvocato…

Rischia­te sopra­tut­to di fare spe­se e per­de­re tem­po sen­za risultato.

Geof­frey DELIÉGE

Posso adire l’autorità giudiziaria belga da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

In linea di prin­ci­pio, le par­ti devo­no com­pa­ri­re per­so­nal­men­te o devo­no esse­re rap­pre­sen­ta­te da un avvo­ca­to a nor­ma del­l’ar­ti­co­lo 728, para­gra­fo 1, del codi­ce di pro­ce­du­ra civile.

Ad ecce­zio­ne dei pro­ce­di­men­ti dinan­zi alla Cor­te di cas­sa­zio­ne (arti­co­li 478 e 1080 del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le), le par­ti pos­so­no quin­di com­pa­ri­re per­so­nal­men­te dinan­zi ai giu­di­ci ordi­na­ri, pre­sen­tan­do esse stes­se le pro­prie osser­va­zio­ni e le pro­prie dife­se. Il giu­di­ce può tut­ta­via esclu­de­re tale pos­si­bi­li­tà se ritie­ne che esse non sia­no in gra­do di discu­te­re la cau­sa in modo ade­gua­to o com­ple­to in ragio­ne del­la loro ine­spe­rien­za o del loro coin­vol­gi­men­to (arti­co­lo 758 del codi­ce di pro­ce­du­ra civile).

Le par­ti che deci­do­no di non agi­re giu­di­zial­men­te di per­so­na pos­so­no avva­ler­si dei ser­vi­zi di un avvocato.

Le per­so­ne giu­ri­di­che, come le socie­tà com­mer­cia­li, pos­so­no sol­tan­to com­pa­ri­re di per­so­na (cioè median­te gli orga­ni com­pe­ten­ti) o far­si rap­pre­sen­ta­re da un avvo­ca­to. Esse non pos­so­no inve­ce invo­ca­re il bene­fi­cio del­l’ec­ce­zio­ne pre­vi­sta all’ar­ti­co­lo 728, para­gra­fo 2, del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le, che sarà ana­liz­za­ta nel prosieguo.

Il codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le riser­va, in linea di prin­ci­pio, agli avvo­ca­ti il com­pi­to di rap­pre­sen­ta­re le par­ti giu­di­zial­men­te. L’ar­ti­co­lo 440 del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le sta­bi­li­sce che le pre­ro­ga­ti­ve lega­te alla riser­va del­l’at­ti­vi­tà di rap­pre­sen­tan­za com­pren­do­no il dirit­to di agi­re e di com­pa­ri­re in giu­di­zio e di esse­re dife­so da un ter­zo. Ai mem­bri del­l’or­di­ne degli avvo­ca­ti è altre­sì riser­va­ta la fir­ma dei ricor­si inau­di­ta alte­ra par­te, sal­vo diver­sa pre­vi­sio­ne di leg­ge (arti­co­lo 1026, pun­to 5, del codi­ce di pro­ce­du­ra civile).

Dinan­zi alla Cor­te di cas­sa­zio­ne l’in­ter­ven­to di un avvo­ca­to auto­riz­za­to a patro­ci­na­re in cas­sa­zio­ne è obbli­ga­to­rio ex lege. Tale con­di­zio­ne non si appli­ca alla par­te civi­le nel pro­ce­di­men­to pena­le (arti­co­lo 478 del codi­ce di pro­ce­du­ra civile).

La leg­ge pre­ve­de tut­ta­via una serie di dero­ghe al prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 728 del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le, in base al qua­le, al momen­to del­l’in­tro­du­zio­ne del­la cau­sa e nel pro­sie­guo, le par­ti com­pa­io­no per­so­nal­men­te o sono rap­pre­sen­ta­te da un avvo­ca­to (arti­co­lo 728, para­gra­fi 1 e 2, del codi­ce di pro­ce­du­ra civile).

Il dirit­to di rap­pre­sen­ta­re una par­te nel pro­ce­di­men­to ricom­pren­de anche il dirit­to di dare ini­zio al procedimento.

Nel caso del giu­di­ce di pace, del tri­bu­na­le com­mer­cia­le e del tri­bu­na­le del lavo­ro le par­ti pos­so­no far­si rap­pre­sen­ta­re non solo da un avvo­ca­to, ma anche dal coniu­ge o da un paren­te o da un affi­ne muni­to di una pro­cu­ra accet­ta­ta dal giu­di­ce (arti­co­lo 728, para­gra­fo 2, del codi­ce di pro­ce­du­ra civile).

Nel caso dei tri­bu­na­li del lavo­ro (arti­co­lo 728, para­gra­fo 3, del codi­ce di pro­ce­du­ra civile):

  • il dipen­den­te (ope­ra­io o impie­ga­to) è rap­pre­sen­ta­to dal dele­ga­to di un’or­ga­niz­za­zio­ne che rap­pre­sen­ta i lavo­ra­to­ri (un dele­ga­to sin­da­ca­le) in pos­ses­so di pro­cu­ra scrit­ta. Il dele­ga­to sin­da­ca­le può, a nome del lavo­ra­to­re, com­pie­re tut­ti gli atti che det­ta rap­pre­sen­tan­za com­por­ta, agi­re giu­di­zial­men­te e rice­ve­re le comu­ni­ca­zio­ni rela­ti­ve al pro­ce­di­men­to e alla defi­ni­zio­ne del­la controversia;
  • il lavo­ra­to­re auto­no­mo, in una con­tro­ver­sia ver­ten­te sui suoi dirit­ti e obbli­ga­zio­ni in quan­to lavo­ra­to­re o in quan­to disa­bi­le, può esse­re rap­pre­sen­ta­to dal dele­ga­to di un’or­ga­niz­za­zio­ne che rap­pre­sen­ta i lavo­ra­to­ri indipendenti;
  • nel­le con­tro­ver­sie deri­van­ti dal­l’ap­pli­ca­zio­ne del­la leg­ge del 7 ago­sto 1974 che isti­tui­sce il dirit­to al red­di­to mini­mo di sus­si­sten­za e in caso di con­tro­ver­sie rela­ti­ve all’ap­pli­ca­zio­ne del­la leg­ge orga­ni­ca dell’8 luglio 1976 sui cen­tri pub­bli­ci di assi­sten­za socia­le (open­ba­re cen­tra voor maa­tschap­pe­li­jk wel­zi­jn – OCMW), la per­so­na inte­res­sa­ta può anche far­si assi­ste­re o esse­re rap­pre­sen­ta­ta dal dele­ga­to di un’or­ga­niz­za­zio­ne a tute­la degli inte­res­si del grup­po di per­so­ne indi­ca­te dal­la nor­ma­ti­va di riferimento.

Oltre alle ecce­zio­ni suc­ci­ta­te, esi­sto­no alcu­ne ecce­zio­ni pre­vi­ste dal­la leg­ge in mate­ria di affi­da­men­to e sot­tra­zio­ne di minori.

Esse si rife­ri­sco­no, più in par­ti­co­la­re, alle fat­ti­spe­cie fondate:

  • sul­la con­ven­zio­ne del­l’A­ja del 25 otto­bre 1980 sugli aspet­ti civi­li del­la sot­tra­zio­ne inter­na­zio­na­le di mino­ri vol­ta ad otte­ne­re la ricon­se­gna del mino­re, il rispet­to del dirit­to di affi­da­men­to e di visi­ta rico­no­sciu­ti in un altro Sta­to ovve­ro vol­ta a pro­muo­ve­re il dirit­to di visi­ta, e
  • sul­la con­ven­zio­ne euro­pea del 20 mag­gio 1980 sul rico­no­sci­men­to e l’e­se­cu­zio­ne del­le deci­sio­ni in mate­ria di affi­da­men­to dei mino­ri e di rista­bi­li­men­to dell’affidamento.

In que­sti casi, il ricor­ren­te, se si è rivol­to all’au­to­ri­tà cen­tra­le, può esse­re rap­pre­sen­ta­to dal pub­bli­co mini­ste­ro (arti­co­lo 1322quin­quies del codi­ce di pro­ce­du­ra civile).

La pro­ce­du­ra per sta­bi­li­re se un sog­get­to pos­sa agi­re giu­di­zial­men­te in pro­prio o se sia inve­ce richie­sta l’as­si­sten­za di un avvo­ca­to è sta­ta descrit­ta in pre­ce­den­za in ter­mi­ni gene­ra­li. Occor­re tut­ta­via distin­gue­re in base alle moda­li­tà di pro­po­si­zio­ne dell’azione.

Il dirit­to bel­ga pre­ve­de vari modi per agi­re giu­di­zial­men­te. Un’a­zio­ne può esse­re pro­po­sta median­te atto di cita­zio­ne, com­pa­ri­zio­ne volon­ta­ria, ricor­so in con­trad­dit­to­rio o ricor­so inau­di­ta alte­ra par­te (cfr. infra). L’a­zio­ne è pro­po­sta pre­sen­tan­do una doman­da, ovve­ro un’a­zio­ne giu­di­zia­le diret­ta a otte­ne­re il rico­no­sci­men­to dei pro­pri dirit­ti. Di nor­ma ciò avvie­ne con la noti­fi­ca di un atto median­te un uffi­cia­le giudiziario.

In gene­re, l’a­zio­ne è avvia­ta con la noti­fi­ca median­te uffi­cia­le giu­di­zia­rio di un atto con­te­nen­te la cita­zio­ne a com­pa­ri­re (arti­co­lo 700 del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le). La com­pa­ri­zio­ne volon­ta­ria, il ricor­so in con­trad­dit­to­rio ed il ricor­so inau­di­ta alte­ra par­te fan­no ecce­zio­ne a tale prin­ci­pio generale.

[…]L’at­to di cita­zio­ne rap­pre­sen­ta il mez­zo ordi­na­rio di pro­po­si­zio­ne del­l’a­zio­ne; non esi­sto­no limi­ti in base alla mate­ria trattata.

In un cer­to nume­ro di casi pre­vi­sti dal­la leg­ge è pos­si­bi­le ser­vir­si del ricor­so in con­trad­dit­to­rio (arti­co­li da 1034bis a 1034sexies del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le). Le dispo­si­zio­ni più impor­tan­ti in mate­ria di pro­po­si­zio­ne del­l’a­zio­ne median­te ricor­so in con­trad­dit­to­rio sono gli arti­co­li 704, 813, 1056, pun­to 2, 1193bis, 1320, 1344bis 1371bis, 1454, secon­do com­ma, del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le non­ché gli arti­co­li 228, 331, 331bis, 340f, 487ter del codi­ce civile.

I suc­ci­ta­ti arti­co­li si rife­ri­sco­no in par­ti­co­la­re a:

  • inter­ven­to volontario;
  • spe­ci­fi­che ipo­te­si di ven­di­ta di beni immobili;
  • asse­gni ali­men­ta­ri (doman­de di asse­gno, aumen­to, ridu­zio­ne o revo­ca degli asse­gni alimentari);
  • doman­de in mate­ria di locazione;
  • valu­ta­zio­ne del­le spe­se in mate­ria di seque­stri conservativi.

Le doman­de sono pre­sen­ta­te tra­mi­te ricor­so scrit­to, depo­si­ta­to o invia­to, con pli­co rac­co­man­da­to, alla can­cel­le­ria del tri­bu­na­le. Le par­ti sono con­vo­ca­te dal can­cel­lie­re a com­pa­ri­re all’u­dien­za fis­sa­ta dal giudice.

Il ricor­so inau­di­ta alte­ra par­te (arti­co­li da 1025 a 1034 del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le) è ammes­so uni­ca­men­te nei casi espres­sa­men­te pre­vi­sti dal­la leg­ge. Esso è pre­vi­sto, in par­ti­co­la­re, dagli arti­co­li 584, 585, 588, 594, 606, 708, 1149, 1168, 1177, da 1186 a 1189, 1192, 1195, del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le. È anche uti­liz­za­to quan­do non è pos­si­bi­le ricor­re­re alla pro­ce­du­ra in con­trad­dit­to­rio a cau­sa del­l’as­sen­za del­la controparte.

Il ricor­so inau­di­ta alte­ra par­te è per­tan­to uti­liz­za­to soprat­tut­to per le pro­ce­du­re inau­di­ta alte­ra par­te, ad esem­pio, in caso di asso­lu­ta necessità.

Sal­vo diver­sa pre­vi­sio­ne di leg­ge, il ricor­so inau­di­ta alte­ra par­te deve esse­re sot­to­scrit­to da un avvo­ca­to a pena di nullità.

Ne con­se­gue che, in linea di prin­ci­pio, in caso di pro­po­si­zio­ne di un’a­zio­ne median­te ricor­so inau­di­ta alte­ra par­te è neces­sa­rio ser­vir­si del­la rap­pre­sen­tan­za di un avvocato.

Le par­ti pos­so­no com­pa­ri­re spon­ta­nea­men­te ai fini del­la com­pa­ri­zio­ne volon­ta­ria dinan­zi ai seguen­ti giu­di­ci quan­do la con­tro­ver­sia si rife­ri­sce a mate­rie rien­tran­ti nel­la rispet­ti­va competenza:

  • giu­di­ce di pri­mo grado;
  • tri­bu­na­le del lavoro;
  • tri­bu­na­le commerciale;
  • giu­di­ce di pace o
  • tri­bu­na­le di poli­zia per le azio­ni civili.

Nel caso del­la com­pa­ri­zio­ne volon­ta­ria, le par­ti che ricor­ro­no in giu­di­zio fir­ma­no la pro­pria dichia­ra­zio­ne in cal­ce a un ver­ba­le redat­to dal giudice.

Il ricor­so alla sud­det­ta moda­li­tà di pro­po­si­zio­ne del­l’a­zio­ne dinan­zi al giu­di­ce com­pe­ten­te, ido­neo a garan­ti­re una ridu­zio­ne dei costi e un’ac­ce­le­ra­zio­ne dei tem­pi, è ammes­so per ogni tipo di contenzioso.

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