Riuscire a fare il processo da solo senza sbagliarsi è quasi impossibile senza l’aiuto di un avvocato…
Rischiate sopratutto di fare spese e perdere tempo senza risultato.
Posso adire l’autorità giudiziaria belga da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?
In linea di principio, le parti devono comparire personalmente o devono essere rappresentate da un avvocato a norma dell’articolo 728, paragrafo 1, del codice di procedura civile.
Ad eccezione dei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione (articoli 478 e 1080 del codice di procedura civile), le parti possono quindi comparire personalmente dinanzi ai giudici ordinari, presentando esse stesse le proprie osservazioni e le proprie difese. Il giudice può tuttavia escludere tale possibilità se ritiene che esse non siano in grado di discutere la causa in modo adeguato o completo in ragione della loro inesperienza o del loro coinvolgimento (articolo 758 del codice di procedura civile).
Le parti che decidono di non agire giudizialmente di persona possono avvalersi dei servizi di un avvocato.
Le persone giuridiche, come le società commerciali, possono soltanto comparire di persona (cioè mediante gli organi competenti) o farsi rappresentare da un avvocato. Esse non possono invece invocare il beneficio dell’eccezione prevista all’articolo 728, paragrafo 2, del codice di procedura civile, che sarà analizzata nel prosieguo.
Il codice di procedura civile riserva, in linea di principio, agli avvocati il compito di rappresentare le parti giudizialmente. L’articolo 440 del codice di procedura civile stabilisce che le prerogative legate alla riserva dell’attività di rappresentanza comprendono il diritto di agire e di comparire in giudizio e di essere difeso da un terzo. Ai membri dell’ordine degli avvocati è altresì riservata la firma dei ricorsi inaudita altera parte, salvo diversa previsione di legge (articolo 1026, punto 5, del codice di procedura civile).
Dinanzi alla Corte di cassazione l’intervento di un avvocato autorizzato a patrocinare in cassazione è obbligatorio ex lege. Tale condizione non si applica alla parte civile nel procedimento penale (articolo 478 del codice di procedura civile).
La legge prevede tuttavia una serie di deroghe al principio di cui all’articolo 728 del codice di procedura civile, in base al quale, al momento dell’introduzione della causa e nel prosieguo, le parti compaiono personalmente o sono rappresentate da un avvocato (articolo 728, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile).
Il diritto di rappresentare una parte nel procedimento ricomprende anche il diritto di dare inizio al procedimento.
Nel caso del giudice di pace, del tribunale commerciale e del tribunale del lavoro le parti possono farsi rappresentare non solo da un avvocato, ma anche dal coniuge o da un parente o da un affine munito di una procura accettata dal giudice (articolo 728, paragrafo 2, del codice di procedura civile).
Nel caso dei tribunali del lavoro (articolo 728, paragrafo 3, del codice di procedura civile):
- il dipendente (operaio o impiegato) è rappresentato dal delegato di un’organizzazione che rappresenta i lavoratori (un delegato sindacale) in possesso di procura scritta. Il delegato sindacale può, a nome del lavoratore, compiere tutti gli atti che detta rappresentanza comporta, agire giudizialmente e ricevere le comunicazioni relative al procedimento e alla definizione della controversia;
- il lavoratore autonomo, in una controversia vertente sui suoi diritti e obbligazioni in quanto lavoratore o in quanto disabile, può essere rappresentato dal delegato di un’organizzazione che rappresenta i lavoratori indipendenti;
- nelle controversie derivanti dall’applicazione della legge del 7 agosto 1974 che istituisce il diritto al reddito minimo di sussistenza e in caso di controversie relative all’applicazione della legge organica dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di assistenza sociale (openbare centra voor maatschappelijk welzijn – OCMW), la persona interessata può anche farsi assistere o essere rappresentata dal delegato di un’organizzazione a tutela degli interessi del gruppo di persone indicate dalla normativa di riferimento.
Oltre alle eccezioni succitate, esistono alcune eccezioni previste dalla legge in materia di affidamento e sottrazione di minori.
Esse si riferiscono, più in particolare, alle fattispecie fondate:
- sulla convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori volta ad ottenere la riconsegna del minore, il rispetto del diritto di affidamento e di visita riconosciuti in un altro Stato ovvero volta a promuovere il diritto di visita, e
- sulla convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento.
In questi casi, il ricorrente, se si è rivolto all’autorità centrale, può essere rappresentato dal pubblico ministero (articolo 1322quinquies del codice di procedura civile).
La procedura per stabilire se un soggetto possa agire giudizialmente in proprio o se sia invece richiesta l’assistenza di un avvocato è stata descritta in precedenza in termini generali. Occorre tuttavia distinguere in base alle modalità di proposizione dell’azione.
Il diritto belga prevede vari modi per agire giudizialmente. Un’azione può essere proposta mediante atto di citazione, comparizione volontaria, ricorso in contraddittorio o ricorso inaudita altera parte (cfr. infra). L’azione è proposta presentando una domanda, ovvero un’azione giudiziale diretta a ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Di norma ciò avviene con la notifica di un atto mediante un ufficiale giudiziario.
In genere, l’azione è avviata con la notifica mediante ufficiale giudiziario di un atto contenente la citazione a comparire (articolo 700 del codice di procedura civile). La comparizione volontaria, il ricorso in contraddittorio ed il ricorso inaudita altera parte fanno eccezione a tale principio generale.
[…]L’atto di citazione rappresenta il mezzo ordinario di proposizione dell’azione; non esistono limiti in base alla materia trattata.
In un certo numero di casi previsti dalla legge è possibile servirsi del ricorso in contraddittorio (articoli da 1034bis a 1034sexies del codice di procedura civile). Le disposizioni più importanti in materia di proposizione dell’azione mediante ricorso in contraddittorio sono gli articoli 704, 813, 1056, punto 2, 1193bis, 1320, 1344bis 1371bis, 1454, secondo comma, del codice di procedura civile nonché gli articoli 228, 331, 331bis, 340f, 487ter del codice civile.
I succitati articoli si riferiscono in particolare a:
- intervento volontario;
- specifiche ipotesi di vendita di beni immobili;
- assegni alimentari (domande di assegno, aumento, riduzione o revoca degli assegni alimentari);
- domande in materia di locazione;
- valutazione delle spese in materia di sequestri conservativi.
Le domande sono presentate tramite ricorso scritto, depositato o inviato, con plico raccomandato, alla cancelleria del tribunale. Le parti sono convocate dal cancelliere a comparire all’udienza fissata dal giudice.
Il ricorso inaudita altera parte (articoli da 1025 a 1034 del codice di procedura civile) è ammesso unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Esso è previsto, in particolare, dagli articoli 584, 585, 588, 594, 606, 708, 1149, 1168, 1177, da 1186 a 1189, 1192, 1195, del codice di procedura civile. È anche utilizzato quando non è possibile ricorrere alla procedura in contraddittorio a causa dell’assenza della controparte.
Il ricorso inaudita altera parte è pertanto utilizzato soprattutto per le procedure inaudita altera parte, ad esempio, in caso di assoluta necessità.
Salvo diversa previsione di legge, il ricorso inaudita altera parte deve essere sottoscritto da un avvocato a pena di nullità.
Ne consegue che, in linea di principio, in caso di proposizione di un’azione mediante ricorso inaudita altera parte è necessario servirsi della rappresentanza di un avvocato.
Le parti possono comparire spontaneamente ai fini della comparizione volontaria dinanzi ai seguenti giudici quando la controversia si riferisce a materie rientranti nella rispettiva competenza:
- giudice di primo grado;
- tribunale del lavoro;
- tribunale commerciale;
- giudice di pace o
- tribunale di polizia per le azioni civili.
Nel caso della comparizione volontaria, le parti che ricorrono in giudizio firmano la propria dichiarazione in calce a un verbale redatto dal giudice.
Il ricorso alla suddetta modalità di proposizione dell’azione dinanzi al giudice competente, idoneo a garantire una riduzione dei costi e un’accelerazione dei tempi, è ammesso per ogni tipo di contenzioso.
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